Al personale di cui all'art. 1 della presente legge sono attribuite, con effetto dal 1 gennaio 1954, in sostituzione dell'indennita' di famiglia prevista dall'art. 10, secondo comma, della legge 24 maggio 1951, n. 392, le quote complementari dell'indennita' di carovita di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, nelle misure indicate agli articoli 6 e 7 della legge 8 aprile 1952, n. 212.
Testo vigente dal 5 maggio 1955
