In sede di conguaglio per la prima applicazione della presente legge sara' effettuato il recupero delle somme corrisposte in forza delle leggi 10 aprile 1954, n. 85, e 31 luglio 1954, n. 580. Qualora l'ammontare di tali somme risulti superiore a quello degli arretrati, da liquidarsi a norma degli articoli precedenti, per il periodo 1 gennaio 1954-28 febbraio 1955, l'eccedenza non e' soggetta a recupero.

Testo vigente dal 5 maggio 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-05-01;318~art4 · fonte del testo