Per gli effetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, la spesa di lire 100.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge sara' compensata mediante la destinazione di una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 1 aprile 1950, n. 155, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di alcuni Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento). Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.
Testo vigente dal 30 gennaio 1951
