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Il Ministro della difesa, preposto all'amministrazione militare e civile della difesa e massimo organo gerarchico e disciplinare:

  • a)attua le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo, sottoposte all'esame del Consiglio supremo di difesa e approvate dal Parlamento;
  • b)emana le direttive in merito alla politica militare, all'attivita' informativa e di sicurezza ed all'attivita' tecnico-amministrativa;
  • c)partecipa direttamente o tramite un suo delegato a tutti gli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale;
  • d)approva la pianificazione generale e operativa interforze con i conseguenti programmi tecnico-finanziari, nonche' la pianificazione relativa all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa.

Testo in vigore dal 24 febbraio 1997 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1997-02-18;25~art1 · fonte su Normattiva