Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 febbraio 1997 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina mediante regolamento, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, la ristrutturazione dei vertici militari ed amministrativi e degli enti ed organismi ad essi collegati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nel rispetto dei principi e dei criteri ivi previsti, e' prorogato al 30 novembre 1997. Ai fini dell'esercizio della potesta' regolamentare di cui al comma 1, le disposizioni della presente legge costituiscono norme generali regolatrici ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con il regolamento di cui al comma 1, il Governo provvede ad apportare alle disposizioni vigenti nelle materie oggetto di riordinamento le modifiche e le integrazioni necessarie per renderle compatibili con le disposizioni della presente legge. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le disposizioni vigenti nelle materie oggetto di riordinamento, se incompatibili con le disposizioni della presente legge e del regolamento medesimo, sono abrogate.
Testo in vigore dal 24 febbraio 1997 al 9 ottobre 2010
