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Il Capo di stato maggiore della difesa dipende direttamente dal Ministro della difesa. I Capi di stato maggiore di Forza armata ((, il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, limitatamente ai compiti militari dell'Arma,)) e, per le attribuzioni tecnico-operative, il Segretario generale della difesa dipendono dal Capo di stato maggiore della difesa. 1 Il Capo di stato maggiore della difesa, in base alle direttive impartite dal Ministro della difesa:

  • a)e' responsabile della pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle Forze armate nel loro complesso; predispone, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata ((e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai compiti militari dell'Arma)), la pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e definisce i conseguenti programmi tecnico-finanziari; 1
  • b)assicura i rapporti con le corrispondenti autorita' militari degli altri Stati. Il Capo di stato maggiore della difesa, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito dal piu' anziano in carica tra i Capi di stato maggiore di Forza armata.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 marzo 2000, n. 78

1

La L. 31 marzo 2000, n. 78 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che le modifiche apportate al presente articolo hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi dell'articolo 1, comma 1 della medesima legge.

Testo in vigore dal 5 aprile 2000 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1997-02-18;25~art3 · fonte su Normattiva