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Il Capo di stato maggiore della difesa dipende direttamente dal Ministro della difesa. I Capi di stato maggiore di Forza armata ((, il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, limitatamente ai compiti militari dell'Arma,)) e, per le attribuzioni tecnico-operative, il Segretario generale della difesa dipendono dal Capo di stato maggiore della difesa. 1 Il Capo di stato maggiore della difesa, in base alle direttive impartite dal Ministro della difesa:
- a)e' responsabile della pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle Forze armate nel loro complesso; predispone, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata ((e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai compiti militari dell'Arma)), la pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e definisce i conseguenti programmi tecnico-finanziari; 1
- b)assicura i rapporti con le corrispondenti autorita' militari degli altri Stati. Il Capo di stato maggiore della difesa, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito dal piu' anziano in carica tra i Capi di stato maggiore di Forza armata.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 marzo 2000, n. 78
1La L. 31 marzo 2000, n. 78 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che le modifiche apportate al presente articolo hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi dell'articolo 1, comma 1 della medesima legge.
Testo in vigore dal 5 aprile 2000 al 9 ottobre 2010
