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Il Segretario generale della difesa, scelto nell'ambito del personale militare o civile dell'Amministrazione pubblica, ovvero anche estraneo alla stessa, in relazione alle specifiche esperienze e qualifiche professionali, e' posto alle dipendenze del Ministro della difesa per le attribuzioni amministrative e del Capo di stato maggiore della difesa per le attribuzioni tecnico-operative. Il Segretario generale della difesa:

  • a)ha alle sue dipendenze i direttori generali del Ministero ed e' responsabile dell'indirizzo e del coordinamento delle loro attivita' nonche' dell'attuazione delle direttive di alta amministrazione impartite dal Ministro;
  • b)predispone, d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale generale finanziaria relative all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa;
  • c)e' responsabile, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, dell'organizzazione e del funzionamento dell'area tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della Difesa;
  • d)esercita le funzioni di direttore nazionale degli armamenti ed e' responsabile delle attivita' di ricerca e sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma;
  • e)si avvale, per l'esercizio delle sue attribuzioni, di due vice segretari generali, di cui almeno uno civile, scelto nell'ambito del personale dell'Amministrazione pubblica;
  • f)puo' delegare competenze nell'area tecnico-amministrativa e nell'area tecnico-industriale in materia di armamenti ad un funzionario civile della Difesa oppure ad un dirigente proveniente dal settore privato, assunto con contratto a tempo determinato, e nominato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, previa designazione del segretario generale medesimo.

Testo in vigore dal 24 febbraio 1997 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1997-02-18;25~art5 · fonte su Normattiva