L'art. 87 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, e' sostituito dal seguente: "Oltreche' sugli oggetti indicati nell'art. 250 della legge, modificato dall'art. 86 del presente decreto, appartiene alla Giunta provinciale di deliberare intorno agli oggetti indicati ai numeri 2 e 3 dell'art. 241 della legge, modificato dall'art. 80 del presente decreto, ai lavori relativi a strade, fiumi e torrenti, posti dalla legge a carico delle Province, ai progetti di lavori, alle forniture, agli appalti ed ai contratti, quando si tratti:

  • a)di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 2.500.000;
  • b)di spesa che non superi annualmente le lire 500.000 e cui la Provincia non resti obbligata oltre i cinque anni sempreche' per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;
  • c)di locazione di fondi rustici, fabbricati o altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 2.500.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni. "Spetta parimenti alla Giunta provinciale deliberare intorno alle azioni possessore ed a tutte quelle altre da sostenere in giudizio, che non eccedano la competenza del pretore. "E' pure di competenza della Giunta provinciale deliberare intorno allo storno di fondi da una categoria all'altra del bilancio, quando lo stanziamento che deve essere integrato si riferisce ad una spesa obbligatoria, allo storno da un articolo all'altro della stessa categoria, nonche' all'erogazione delle somme stanziate in bilancio per spese impreviste e delle somme a calcolo per le spese variabili o per servizi di economia. "Le deliberazioni di cui al primo comma sono comunicate al Consiglio provinciale nella prima adunanza".

Testo vigente dal 16 novembre 1951

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-10-19;1168~art1 · fonte del testo