Art. 11 — Art. 9 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047
La deliberazione, cosi istruita, e' sottoposta d'urgenza alla giunta provinciale amministrativa, la quale esamina la proposta risultante dalle deliberazioni di cui all'articolo precedente, specialmente nei riguardi finanziari ed economici, e decide sull'ammissibilita' della medesima.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti