Il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica:

  • a)provvede, con i criteri e le modalita' stabiliti dalla legge sulle procedure della programmazione economica, alla elaborazione dello schema di programma economico nazionale da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del C.N.E.L.;
  • b)partecipa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, alla presentazione al Parlamento del disegno di legge di approvazione del programma economico nazionale;
  • c)da' preventivo parere ai disegni di legge e agli atti aventi forza di legge rilevanti ai fini del programma economico nazionale nonche' alle variazioni di bilancio e, informandone il Presidente del Consiglio dei Ministri agli effetti del coordinamento, promuove le iniziative necessarie per l'attuazione del programma stesso e verifica la rispondenza dei piani esecutivi dei vari Ministeri alle direttive del programma;
  • d)riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Comitato interministeriale di cui all'articolo 16 sull'attuazione del programma.

Testo vigente dal 2 marzo 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-02-27;48~art3 · fonte su Normattiva