Nei casi di trasporto di viaggiatori in cui un provvedimento di abilitazione legato al singolo veicolo non e' previsto, ovvero di trasporto di cose in cui il provvedimento di abilitazione e' rilasciato per una pluralita' di veicoli, il documento soggetto a sospensione e revoca da parte degli uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ai sensi delle disposizioni di cui al precedente articolo, e' la carta di circolazione del veicolo.

Testo vigente dal 23 novembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-11-13;727~art22 · fonte su Normattiva