Art. 35 — Elencazione delle cose
Gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione devono elencare sulla licenza le cose o le classi di cose per le quali essa e' rilasciata. L'elencazione e' tassativa e il trasporto di cose in essa non comprese e' punito a norma del successivo articolo 46. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 aprile 1978, n. 141
5La L. 28 aprile 1978, n. 141 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo ha effetto dal 1 aprile 1979.
Testo vigente dal 29 aprile 1978
