L'autorizzazione per le operazioni di montaggio e di riparazione degli apparecchi di controllo di cui al precedente articolo 1, denominati cronotachigrafi CEE, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, e' concessa dall'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi alle officine e ai montatori richiedenti, secondo le modalita' e alle condizioni determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Testo vigente dal 23 novembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-11-13;727~art3 · fonte su Normattiva