Agli uffici metrici centrale e provinciali e' affidate il compito di accertare:

  • a)la conformita' dei cronotachigrafi CEE e dei fogli di registrazione utilizzati per gli stessi cronotachigrafi ai relativi modelli omologati;
  • b)la rispondenza delle apparecchiature metrologiche delle officine e dei montatori autorizzati o abilitati, di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5, alle disposizioni regolamentari ed a quelle particolari fissate nel provvedimento di autorizzazione o di abilitazione;
  • c)la regolarita' delle operazioni metrologiche effettuate dalle officine e dai montatori, di cui alla precedente lettera b), in sede di montaggio, riparazione, verificazione e controllo dei cronotachigrafi CEE. Agli stessi uffici sono inoltre affidati gli ulteriori compiti previsti nei regolamenti che saranno emanati in esecuzione della presente legge.

Testo vigente dal 23 novembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-11-13;727~art8 · fonte su Normattiva