Al fine di agevolare la riconversione delle unita' adibite alla pesca con reti da posta derivante, e' concesso, per l'anno 1991, ai titolari di licenze di pesca di cui all'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, obbligati a sospendere l'attivita' di pesca con l'attrezzo denominato rete da posta derivante, un contributo a fondo perduto fino al 70 per cento della spesa documentata e riconosciuta per l'acquisto di nuove attrezzature da pesca, con esclusione delle reti a strascico e degli apparecchi turbosoffianti. Le relative istanze dovranno essere presentate entro il 30 settembre 1991. Ai soggetti di cui al comma 1 e' altresi' concesso, per l'anno 1991, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della spesa documentata e riconosciuta per l'acquisto delle esche connesse all'uso del palangaro. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma possono avvalersi delle agevolazioni previste dal piano nazionale della pesca marittima di cui all'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e dalle normative comunitarie e regionali in materia di pesca. Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentite le associazioni professionali e sindacali dei pescatori a base nazionale, sono stabilite le modalita' tecniche di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Testo vigente dal 23 agosto 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-08-08;267~art3 · fonte su Normattiva