Al fine di consentire la ricostruzione o la riparazione delle imbarcazioni da pesca distrutte o danneggiate, nei limiti attuali di tonnellaggio e di potenza, nonche' degli impianti di allevamento e del prodotto in coltivazione danneggiati, nel compartimento marittimo di Pescara, dagli eventi alluvionali e dalle condizioni meteomarine avverse dei giorni 9, 10 e 11 aprile 1992, il Ministro della marina mercantile e' autorizzato a concedere agli armatori o proprietari un contributo a fondo perduto in misura pari alla spesa documentata ed ammessa. I contributi saranno concessi entro i limiti delle disponibilita' di cui al comma 4. Ai componenti degli equipaggi delle unita' di cui al comma 1 e' concessa una indennita' di attesa di lire 1,5 milioni in ragione di mese. Detta indennita' e' corrisposta per un periodo massimo di otto mesi per le unita' da ricostruire e di cinque mesi per le unita' da riparare. Con decreto del Ministro della marina mercantile sono approvate le modalita' teniche per la concessione delle provvidenze di cui al presente articolo. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per l'anno 1992. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' in conto residui del capitolo 8567 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1992, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 267. Dette disponibilita' sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al pertinente capitolo di spesa. Per le finalita' di cui al comma 2 e' autorizzata la spesa di lire 3.825 milioni per l'anno 1992. Al relativo onere si provvede a carico del capitolo 3575 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando le diponibilita' relative agli interventi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 72. Nei confronti degli armatori o proprietari indicati nel comma 1 sono sospesi, nel periodo 9 aprile-31 dicembre 1992, i termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 9 aprile 1992, nonche' di ogni altro atto avente efficacia esecutiva. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara curera', in appendice ai bollettini dei protesti cambiari, apposita pubblicazione di rettifica a favore dei predetti beneficiari i quali dimostrino di avere subi'to protesti di cambiali, vaglia cambiari od assegni bancari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto. Per i medesimi soggetti sono, altresi', sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono nei periodi sottoindicati. La sospensione dei termini sostanziali e processuali opera per il periodo che va dal 9 aprile al 31 dicembre 1992, salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli 2 e 5 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. Sono sospesi per lo stesso periodo i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai predetti processi esecutivi. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.
Testo vigente dal 30 dicembre 1992
