Ai cittadini di uno Stato membro della Comunita' economica europea di cui all'articolo 1 nonche' ai loro familiari indicati all'articolo 2, si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, recante norme sulla circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea.
Testo vigente dal 19 aprile 1977
