Qualora le persone di cui all'articolo 1 abbiano acquisito il diritto di rimanere nel territorio della Repubblica ai sensi di detto articolo, tale diritto e' riconosciuto a titolo permanente, quale che sia la loro cittadinanza, anche ai sottoindicati componenti della famiglia con esse residenti:

  • a)coniuge e figli di eta' inferiore agli anni ventuno;
  • b)ascendenti e discendenti delle persone di cui all'articolo 1 e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico. Se l'interessato e' deceduto nel periodo di attivita' professionale prima di aver acquisito il diritto di cui all'articolo 1, ai suoi familiari e' riconosciuto il diritto al soggiorno permanente a condizione: che l'interessato, al momento del decesso, abbia risieduto ininterrottamente nel territorio della Repubblica da almeno due anni; oppure che il decesso sia dovuto ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale; oppure che il coniuge superstite sia cittadino italiano o abbia perso la cittadinanza italiana, per espressa rinuncia, in seguito a matrimonio con l'interessato.

Testo vigente dal 19 aprile 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-04-04;126~art2 · fonte del testo