Il Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta delle regioni interessate assegnera' la quota di concorso a ciascun istituto di credito. Le regioni, che potranno chiedere all'occorrenza eventuali variazioni nell'ambito della quota loro assegnata, faranno ogni trimestre richiesta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste del fabbisogno necessario all'impegno, liquidazione o pagamento del concorso che avra' luogo a norma dell'articolo 53 del regolamento alla legge sul credito agrario, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, sulla base dei piani di sviluppo approvati. Le annualita' relative ai limiti di impegno di cui al precedente comma saranno attribuite alle regioni dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con mandato diretto di pagamento. Non appena provveduto alla liquidazione del concorso le regioni dovranno rimettere al Ministero la dimostrazione analitica delle somme erogate per consentire il tempestivo inoltro alla Comunita' economica europea delle richieste di rimborso.

Testo vigente dal 26 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-09;153~art28 · fonte su Normattiva