In caso di persistente inadempimento degli organi regionali nello svolgimento delle attivita' amministrative di attuazione delle direttive comunitarie di cui all'articolo 1, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri o del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il presidente della giunta regionale interessata, autorizza il Ministro per l'agricoltura e le foreste a disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale, proponendo, ove occorra, le opportune variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 26 maggio 1975

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 182/1976

    Questione infondata
    22 luglio 1976

    L'Italia con l'adesione al trattato istitutivo delle Comunità europee ha accettato, a condizioni di parità con gli altri Stati membri e per il conseguimento delle finalità ivi precisate, determinate limitazioni dei poteri sovrani dello Stato in ordine all'esercizio delle funzioni legislativa, esecutiva e giurisdizionale, quali si rendevano necessarie per la creazione di una organizzazione interstatuale, di tipo sovranazionale, concepita come strumento di integrazione tra gli Stati partecipanti, per fini comuni di sviluppo economico sociale. È evidente che queste limitazioni non possono non riflettersi anche sull'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni e Province autonome, e ciò anche in base alle espresse disposizioni statutarie che ad esse impongono, nell'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative, "il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali" della Repubblica.

    Art. 116 cost. · Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 27 Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-05-09;153~art27 · fonte su Normattiva