Per il conseguimento delle finalita' previste dall'articolo 4 della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 161 sono istituiti corsi di formazione e perfezionamento, nonche' incontri di aggiornamento di consulenti socio-economici, al fine di consentire il completamento e l'aggiornamento delle proprie cognizioni tecniche, economiche e sociali a quanti, avendo gia' ricevuto una adeguata formazione di base ed avendo gia' acquisito una sufficiente esperienza nel settore agricolo, intendano dedicarsi a titolo professionale a questa attivita'. I corsi di formazione e perfezionamento e gli incontri di aggiornamento di consulenti socio-economici si svolgono presso facolta' universitarie da scegliersi tra quelle di scienze agrarie, scienze economiche, giurisprudenza, scienze politiche, scienze matematiche, fisiche e naturali e di medicina veterinaria. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede, sentiti i Consigli superiori dell'agricoltura e della pubblica istruzione, con apposite convenzioni da stipulare con le universita', ad assicurare l'istituzione e lo svolgimento dei corsi sopra indicati. Tali convenzioni, nelle quali sara' anche precisata la durata minima dei corsi nonche' l'ente a cui fa carico la spesa, dovranno rispettare le seguenti condizioni:

  • a)essere stipulate in modo da ottenere la migliore ripartizione geografica delle sedi dei corsi in tutto il territorio nazionale e comunque in ogni regione, provvedendosi, per quelle regioni ove non vi fossero le predette facolta' universitarie, con appositi corsi istituiti dalle piu' vicine facolta';
  • b)assicurare l'uniformita' delle materie di insegnamento; in particolare dovranno essere previsti i seguenti insegnamenti:
  • 1)cultura generale, con particolare riguardo alle disposizioni della Costituzione ed al funzionamento degli istituti della democrazia parlamentare, degli enti locali e degli organismi comunitari;
  • 2)sviluppo economico ed agricoltura moderna;
  • 3)economia del lavoro agricolo;
  • 4)aspetti istituzionali del mondo rurale, con particolare riferimento all'associazionismo ed all'organizzazione del mercato e della distribuzione;
  • 5)principi e strutture dell'assistenza tecnica;
  • 6)metodologia e tecnica della informazione;
  • 7)analisi della gestione aziendale e contabilita' agraria;
  • 8)aspetti giuridici, economici, contrattuali ed assistenziali della normativa del lavoro, con particolare riferimento a quella agricola;
  • 9)sicurezza del lavoro e medicina sociale;
  • 10)legislazione agraria, con particolare riguardo ai rapporti contrattuali;
  • 11)provvidenze statali e regionali a favore dell'agricoltura;
  • 12)interventi finanziari della CEE nel settore agricolo (FEOGA) e nel settore sociale (Fondo sociale);
  • 13)nozioni di politica agricola regionale, nazionale e comunitaria. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con le regioni, stipulera' con enti pubblici e privati apposite convenzioni per assicurare ai partecipanti ai corsi di formazione, perfezionamento ed aggiornamento di cui al presente articolo il vitto e l'alloggio per la durata dei corsi stessi.

Testo vigente dal 26 maggio 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-05-09;153~art51 · fonte su Normattiva