A coloro che hanno frequentato con profitto i corsi di formazione viene rilasciato dalle facolta' universitarie un attestato sulla base del giudizio del corpo insegnante e dell'esito di esami scritti ed orali. L'attestato di cui sopra costituisce requisito preliminare per l'assunzione di consulenti socio-economici da parte delle regioni ai sensi dell'articolo 48 e da parte delle associazioni, istituti ed enti ai sensi dell'articolo 49. A coloro che frequentano con profitto il corso di perfezionamento viene rilasciato un attestato della formazione ricevuta sulla base di una relazione del corpo insegnante.

Testo vigente dal 26 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-09;153~art53 · fonte su Normattiva