Le regioni svolgono direttamente le attivita' di cui all'articolo precedente, assicurando, in ogni caso, la partecipazione delle organizzazioni professionali e dei produttori agricoli, maggiormente rappresentative a livello nazionale. Le regioni possono affidare lo svolgimento delle attivita' previste nel precedente articolo alle organizzazioni professionali e dei produttori agricoli, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che debbono avvalersi di associazioni o istituzioni specializzate da esse costituite. Tali associazioni o istituzioni devono ottenere specifico riconoscimento, con le modalita' di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 49, sempreche' vengano accertate le seguenti condizioni:

  • a)idoneita' delle strutture, delle attrezzature e degli ausili didattici per lo svolgimento di attivita' di formazione e di perfezionamento professionale;
  • b)disponibilita' di istruttori di adeguata qualificazione, per esperienza acquisita nell'insegnamento medio superiore o universitario. Possono essere anche utilizzate collaborazioni tecniche di particolare competenza della pubblica amministrazione regionale o statale del settore agricolo, nonche' delle organizzazioni professionali, sindacali e cooperative;
  • c)gestione amministrativo-contabile separata dalle altre attivita'.

Testo vigente dal 26 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-09;153~art56 · fonte su Normattiva