Le regioni provvedono ad istituire comitati regionali composti da rappresentanti delle unioni riconosciute. I comitati sono integrati da rappresentanti, aventi voto consultivo, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, a livello nazionale, ciascuna delle quali provvede a designare, tramite i propri organi regionali, un proprio rappresentante, nonche' delle associazioni o enti nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciuti, designati dai rispettivi organi regionali. Ai comitati regionali spetta il compito di coordinare l'attivita' delle unioni riconosciute. I comitati regionali durano in carica tre anni. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede ad istituire un comitato nazionale di settore, composto da rappresentanti delle unioni nazionali riconosciute in numero proporzionale ai produttori delle associazioni riconosciute ad esse aderenti ed integrato da un rappresentante, avente voto consultivo, delle organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative, a livello nazionale, nonche' delle associazioni o enti nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciuti. I comitati nazionali hanno lo scopo di coordinare l'attivita' delle unioni nazionali riconosciute. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono stabilito le modalita' per l'istituzione ed il funzionamento dei comitati nazionali.

Testo vigente dal 7 novembre 1978

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 433/1987

    Questione infondata
    3 dicembre 1987

    La previsione di comitati regionali di vigilanza e di coordinamento nei confronti delle unioni di associazioni operanti nella regione - paralleli ad analoghi comitati nazionali di settore - e` strettamente dipendente dall'esigenza ispiratrice del regolamento comunitario n. 1360 del 1978, relativa al superamento della polverizzazione delle unita` produttrici, e pone, altresi`, la premessa indispensabile per la realizzazione di una programmazione di settore al livello nazionale. Lungi dal violare l'autonomia regionale, le disposizioni di legge impugnate manifestano una attenzione particolare verso la stessa, al punto che, pur nella composizione di "organi misti" di coordinamento, quali sono i predetti comitati, circoscrivono i poteri dei rappresentanti delle organizzazioni nazionali alla semplice formulazione di un parere non vincolante. La previsione di una composizione-tipo dei comitati regionali, estensibile a tutte le regioni, appare finalizzata all'interesse nazionale di approntare una rete di istituzioni di coordinamento aventi una struttura omologa proprio allo scopo di rendere piu` agevole e piu` efficiente lo svolgimento del processo programmatorio su tutto il territorio nazionale. La prescrizione relativa alla durata in carica dei comitati, e` stabilita per un'esigenza di coordinamento; ma, in quanto disposizione di dettaglio, con efficacia dispositiva e suppletiva, produce effetti all'interno dei singoli ordinamenti regionali solo fino a quando la regione interessata non provveda ad adeguare la disciplina normativa di sua competenza ai principi posti dal legislatore statale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 8, n. 21 st. T.A.A. - degli artt. 11, primo, secondo e terzo comma e 13 L. 20 ottobre 1978, n. 674). - Cfr. S. nn. 214/1985 e 195/1986.

    Art. 3 Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli · Art. 4 Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli · Art. 5 Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli · Art. 11 Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1978-10-20;674~art11 · fonte su Normattiva