E' autorizzata la concessione di un contributo per un Importo massimo di lire 1100 milioni a favore dell'Agenzia europea della produttivita' istituita presso l'O.E.C.E. Entro i limiti della suddetta somma, il Ministro per gli affari esteri stabilira' la misura del contributo medesimo e ne disporra' l'erogazione.

Testo vigente dal 14 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-07-31;626~art4 · fonte del testo