E' autorizzata la concessione di un contributo per un Importo massimo di lire 1100 milioni a favore dell'Agenzia europea della produttivita' istituita presso l'O.E.C.E. Entro i limiti della suddetta somma, il Ministro per gli affari esteri stabilira' la misura del contributo medesimo e ne disporra' l'erogazione.
Testo vigente dal 14 agosto 1954
