E' costituito, presso la Tesoreria centrale dello Stato, un fondo di rotazione a carattere permanente: "Fondo per l'incremento della produttivita'". A detto Fondo affluiscono:

  • a)la somma di lire 6575 milioni, che sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;
  • b)le quote di rimborso, per capitale e interessi, dei mutui concessi, dedotte le spese e le provvigioni stabilite dal Ministro per il tesoro nelle convenzioni di cui al penultimo comma del presente articolo. Le disponibilita' del Fondo saranno destinate dal Ministero del tesoro agli Istituti o Aziende di credito, specializzati in forza di legge all'esercizio del credito a medio termine per i vari settori economici, per la concessione di mutui a favore di medie e piccole imprese industriali, commerciali, agricole e artigiane, nonche' di Societa' cooperative e loro Consorzi, che si propongono di valorizzare risorse economiche e possibilita' di lavoro secondo programmi di incremento della produttivita' aziendale elaborati ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge. La concessione delle anticipazioni di cui al precedente comma, nonche' le condizioni relative alla concessione di mutui, saranno regolate da apposite convenzioni da stipularsi dai Ministero del tesoro con l'istituto o con gli Istituti designati, i quali possono effettuare le operazioni di mutuo di cui al presente articolo anche in deroga a disposizioni di legge o di statuto. Le convenzioni sono esenti da tasse di bollo ed imposta di registro.

Testo vigente dal 14 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-07-31;626~art6 · fonte del testo