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Il contributo annuo del Tesoro a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, autorizzato con l'articolo 6 della legge 4 maggio 1936, n. 844, a parziale copertura del disavanzo della gestione del Fondo pensioni e sussidi per il personale dell'Amministrazione stessa, e' elevato - a partire dall'esercizio finanziario 1950-51 - da lire 250 milioni a 10 miliardi.
Testo in vigore dal 28 novembre 1950 al 22 dicembre 2008
