Provvedimento abrogato dalla l. 14 luglio 1959, n. 494.
Abrogato dal 6 agosto 1959
Provvedimento abrogato dalla l. 14 luglio 1959, n. 494.
Abrogato dal 6 agosto 1959
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2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1952 al 6 agosto 1959. 356 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Sono apportate le seguenti modifiche agli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 12 del decreto legislativo 24 gennaio 1948, n. 196, che stabiliscono varianti al regolamento sugli assegni di imbarco al personale della Marina, approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156: Art. 5. - L'assegno collettivo previsto dal paragrafo primo dell'art. 23 del regolamento sugli assegni di imbarco e' calcolato in ragione di lire 2 giornaliere per ogni individuo, Le misure della quota massima individuale di cui al paragrafo terzo di detto art. 23 sono elevate, rispettivamente, da lire 300 a lire 440 e da lire 200 a lire 220. Art. 6. - La misura della retribuzione collettiva di cui al paragrafo primo dell'art. 24 del regolamento e' elevato da lire 18 a lire 24 per tonnellata o frazione di tonnellata. Le misure delle retribuzioni collettive previste dal paragrafo secondo di detto art. 24 sono rispettivamente elevate, per ogni tonnellata, da lire 22,50 a lire 33, da lire 14,40 a lire 18, da lire 30 a lire 44 e da lire 45 a lire 66. I soprassoldi giornalieri previsti dal paragrafo terzo dello stesso art. 24 sono stabiliti in lire 33 per i sottufficiali e in lire 22 per i sottocapi e comuni. Art. 7. - Le misure dell'assegno collettivo previsto dal paragrafo primo dell'art. 25 del regolamento, sono, rispettivamente, aumentate da lire 180 a lire 360 e da lire 90 a lire 180. Art. 8. - Gli assegni mensili a titolo di premio previsti dal paragrafo primo dell'art. 26 del regolamento sono rispettivamente elevati da lire 180 a lire 360, da lire 150 a lire 300, da lire 120 a lire 220, da lire 75 a lire 110. Art. 9. - L'assegno giornaliero previsto dal paragrafo primo dell'art. 28 del regolamento e' elevato da lire 1,20 a lire 1,50 per ciascun allievo. La somma massima di cui al paragrafo secondo di detto art. 28 e' elevata da lire 75 a lire 110. Art. 12. - Le misure dei soprassoldi giornalieri previsti dal paragrafo terzo dell'art. 45 del regolamento sono elevati, rispettivamente, da lire 6 a lire 10 e da lire 4 a lire 6aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 14 LUGLIO 1959, N. 494.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-04-08;356~art2 · fonte del testo