All'onere derivante dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni fa fronte per lire 33.250.000 con le somme ad essa devolute dall'Istituto della previdenza sociale come maggiore contributo per il pagamento delle pensioni della previdenza sociale, e per la restante somma, fino alla concorrenza di 70 milioni, con i mezzi ordinari del bilancio dell'Azienda autonoma, delle poste e dei telegrafi, imputandole al capitolo 1.

Testo vigente dal 30 agosto 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-07-08;632~art2 · fonte del testo