Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni concorre con un contributo annuo di lire 600 milioni da versare al Fondo di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, a cominciare dall'esercizio finanziario in corso all'entrata in vigore della presente legge. Detto contributo e' ridotto a lire 480 milioni fino a quando saranno versate le annualita' di contribuzione a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni previste dal terzo comma del precedente art. 6. Al 1 gennaio 1970, l'Istituto postelegrafonici provvedera' alla compilazione di un bilancio tecnico, e, sulla base delle risultanze di esso, il contributo di cui al primo comma sara', all'occorrenza, nuovamente determinato.

Testo vigente dal 28 gennaio 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-01-25;4~art13 · fonte su Normattiva