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[1]I primi tre, commi dell'art. 19 sono sostituiti dai seguenti: "Gli onorati ed i diritti determinati dalla tabella B si riferiscono a cause di valore non superiore alle lire 150000. "Essi sono aumentati di un terzo quando il valore della causa supera le L. 150.000; del doppio quando supera, le L. 500.000; del triplo quando supera 1.000.000 di lire; del quadruplo quando supera 2.000.000 di lire.

[2]"Il valore delle cause si determina a norma, dell'art. 9, anche per le cause di valore indeterminabile le quali si considerano di valore eccedente le lire 500.000 ma non i 5.000.000 di lire".

Testo in vigore dal 31 dicembre 1949 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-12-19;957~art5 · fonte del testo