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L'art. 20 e' sostituito dal seguente: "Per le cause di controversie individuali di lavoro, il valore delle quali non supera le L. 20.000, gli onorari ed i diritti sono ridotti ad un quarto; per quelle il cui valore e' compreso fra le L. 20.000 e le L. 100.000 gli onorari sono ridotti alla meta'".
Testo in vigore dal 31 dicembre 1949 al 16 dicembre 2010
