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Il primo comma dell'art. 22 e' sostituito dal seguente: "Le vacazioni dei procuratori sono di un' ora ciascuna e il diritto per ognuna, di esse e' di L. 150. La frazione di un'ora si calcola, per un'ora intera".
Testo in vigore dal 31 dicembre 1949 al 16 dicembre 2010
