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Il primo comma dell'art. 22 e' sostituito dal seguente: "Le vacazioni dei procuratori sono di un' ora ciascuna e il diritto per ognuna, di esse e' di L. 150. La frazione di un'ora si calcola, per un'ora intera".

Testo in vigore dal 31 dicembre 1949 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-12-19;957~art7 · fonte del testo