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Il primo comma dell'art. 23 e' sostituito dal seguente: "Al procuratore che deve trasferirsi fuori della sua, legale residenza sono dovuti, oltre l'onorario per le prestazioni compiute, il diritto di vacazione fino ad un massimi di quattro vacazioni, il rimborso della spesa di viaggio ed una indennita', per ogni giornata o frazione di giornata, di L. 1200 quando la trasferta ha luogo entro il circondario e di L. 2000 negli altri casi".

Testo in vigore dal 31 dicembre 1949 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-12-19;957~art8 · fonte del testo