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Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco cessa dal servizio ed e' collocato a riposo d'ufficio il primo giorno del mese successivo a quello del raggiungimento dei seguenti limiti di eta':
- a)dirigenti e personale dei ruoli tecnici, sanitari, ginnico-sportivi e dei ruoli di supporto: anni 65;
- b)personale delle carriere dei capi reparti e dei capi squadra e dei vigili del fuoco: anni 57. Per il personale dei ruoli degli operai si applicano le norme vigenti in materia per gli operai dello Stato. 2. Restano salve le norme vigenti sul trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato del personale predetto e le norme previste dall'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Testo in vigore dal 5 agosto 1987 al 20 aprile 2006
