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Nella prima attuazione della presente legge e successivamente all'applicazione dei precedenti articoli 3, 4 e 7, il 50 per cento dei posti di vigile recati in aumento nelle varie qualifiche delle carriere dei capi reparto e campi squadra e dei vigili, eventualmente non coperti ai sensi degli articoli predetti, sono conferiti mediante concorso per titoli riservato ai vigili volontari ausiliari di leva, in servizio o in congedo, che abbiano frequentato con esito favorevole particolari corsi di specializzazione e non abbiano superato alla data del bando di concorso i 25 anni di eta', previo accertamento della piena ed incondizionata idoneita' fisica.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1973 al 20 aprile 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1973-12-27;850~art8 · fonte su Normattiva