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Fatte salve le promozioni gia' conferite alla data di entrata in vigore della presente legge nella qualifica di capo squadra mediante il sistema dello scrutinio per merito assoluto di cui al secondo comma dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i posti ancora da conferire mediante il detto sistema saranno attribuiti secondo il turno di anzianita' ai vigili del fuoco che abbiano compiuto sette anni di anzianita'. Fatto salvo, altresi', il conferimento dei posti gia' deliberato alla data di entrata in vigore della presente legge secondo il sistema previsto dall'articolo 29, secondo comma, della legge 23 dicembre 1980, n. 930, i residui posti che si sarebbero dovuti attribuire secondo il detto sistema saranno conferiti mediante il sistema dello scrutinio per merito assoluto, nella proporzione prevista dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per il conferimento, mediante concorso, ai vigili del fuoco che abbiano compiuto quattro anni di anzianita' nella carriera. Il personale promosso ai sensi del precedente comma precede nel ruolo il personale promosso con la stessa decorrenza secondo il turno di anzianita' ai sensi del primo comma del presente articolo.

Testo in vigore dal 9 marzo 1982 al 20 aprile 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1982-03-04;66~art4 · fonte su Normattiva