Art. 5
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 marzo 1982 al 20 aprile 2006. Leggi il testo vigente →
I posti di primo dirigente di cui al quadro D della tabella III dell'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed alla tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1973, n. 850, come modificate dalle tabelle B e C della legge 23 dicembre 1980, n. 930, sono aumentati di due unita' con le funzioni di vice dirigente del servizio sanitario e vice dirigente del servizio ginnico-sportivo. Corrispondentemente e' portato in diminuzione un posto in ciascuno dei rispettivi ruoli ordinari nella qualifica iniziale della carriera direttiva. Nella prima applicazione della presente norma i posti nella qualifica di primo dirigente con funzioni di vice dirigente del servizio sanitario e di vice dirigente del servizio ginnico-sportivo sono attribuiti, mediante scrutinio per merito comparativo, rispettivamente, agli ispettori sanitari ed agli ispettori ginnico-sportivi che alla data dello scrutinio abbiano maturato cinque anni di servizio prestato nelle qualifiche medesime con il parametro 307.
Testo in vigore dal 9 marzo 1982 al 20 aprile 2006
