Art. 8
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Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, per la presentazione delle domande per il trasferimento del personale delle amministrazioni provinciali, contemplato nell'articolo medesimo, nei ruoli di supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' prorogato sino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. E' istituito il ruolo ad esaurimento della carriera direttiva di supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la cui dotazione organica e' determinata in misura pari al numero del personale inquadrato nel ruolo stesso ai sensi dei successivi commi, con decreto del Ministro dell'interno. I posti di cui al comma precedente sono soppressi man mano che si renderanno vacanti per qualsiasi causa. Il personale della carriera direttiva o di livello equiparabile delle amministrazioni provinciali che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio presso i comandi provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' inquadrato, a domanda da presentarsi entro i termini di cui al primo comma, nel ruolo ad esaurimento, previsto nel secondo comma, con l'ottava qualifica funzionale di cui all'articolo 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione. Il personale di cui ai precedenti commi e quello transitato nel ruolo amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 28 della stessa legge, sara' inquadrato, conservando agli effetti economici l'anzianita' di servizio di ruolo e non di ruolo posseduta presso l'ente di provenienza, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310. Al personale medesimo, nel passaggio ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dovra' essere assicurato, mediante l'attribuzione delle classi e degli aumenti periodici eventualmente necessari, uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del trasferimento.
Testo in vigore dal 9 marzo 1982 al 20 aprile 2006
