L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanoni risultante dall'applicazione dell'art. 1, comma primo, e degli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, e' quadruplicato. 1 E' in facolta' dell'Amministrazione aumentare sino al quadruplo l'ammontare dei canoni e dei proventi demaniali risultante dalla revisione effettuata o da effettuarsi a termini dell'art. 1, comma secondo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24. L'aumento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ai canoni di tutte le concessioni di demanio pubblico marittimo, gia' decuplicati dal 1 gennaio 1947 per effetto del succitato decreto. 1 Restano fermi i canoni ed i proventi demaniali che risultino dovuti in misura superiore a quella risultante dagli aumenti previsti nei commi precedenti.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 21 dicembre 1961, n. 1501

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La L. 21 dicembre 1961, n. 1501 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanoni, quale risulta dai commi primo e terzo dell'articolo 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8, e' duplicato." Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che "La presente legge ha efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale."

Testo vigente dal 15 febbraio 1962

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 febbraio 1962

Confronto con la versione in vigore dal 31 gennaio 1949 al 15 febbraio 1962.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 21 dicembre 1961, n. 1501

    La L. 21 dicembre 1961, n. 1501 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanoni, quale risulta dai commi primo e terzo dell'articolo 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8, e' duplicato." Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che "La presente legge ha efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-01-21;8~art1 · fonte del testo