L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanoni risultante dall'applicazione dell'art. 1, comma primo, e degli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, e' quadruplicato. 1 E' in facolta' dell'Amministrazione aumentare sino al quadruplo l'ammontare dei canoni e dei proventi demaniali risultante dalla revisione effettuata o da effettuarsi a termini dell'art. 1, comma secondo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24. L'aumento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ai canoni di tutte le concessioni di demanio pubblico marittimo, gia' decuplicati dal 1 gennaio 1947 per effetto del succitato decreto. 1 Restano fermi i canoni ed i proventi demaniali che risultino dovuti in misura superiore a quella risultante dagli aumenti previsti nei commi precedenti.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 dicembre 1961, n. 1501
1La L. 21 dicembre 1961, n. 1501 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanoni, quale risulta dai commi primo e terzo dell'articolo 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8, e' duplicato." Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che "La presente legge ha efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale."
Testo vigente dal 15 febbraio 1962
