Il testo dell'art. 191 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 621, e' sostituito dal seguente: "Gli estratti e i certificati di cui al precedente articolo, occorrenti alle persone povere sono rilasciati con la esazione del diritto di lire 2, salvo che servano per scopi di beneficenza, di leva militare o pensione di guerra, nel qual caso sono rilasciati gratuitamente. Gli estratti e i certificati anzidetti sono pure rilasciati gratuitamente alle pubbliche autorita' per uso di ufficio ed a qualsiasi persona in tutti i casi in cui per disposizione di legge tali documenti sono esenti dalla tassa di bollo. In fine dell'estratto o del certificato si deve indicare, oltre il nome e il cognome del richiedente, il motivo per il quale e' stato rilasciato gratuitamente".

Testo vigente dal 24 marzo 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-02-07;169~art2 · fonte del testo