Il testo dell'art. 190 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 621, e' sostituito dal seguente "Per la spedizione degli estratti e dei certificati, oltre all'importo della carta bollata, l'ufficiale dello stato civile riscuote i seguenti diritti:
- 1)per gli estratti per copia integrale di qualsiasi atto di stato civile, comprese le copie di processi verbali di trascrizione di decreti ed altri atti, di una facciata lire 25; per ogni facciata o parte di facciata in piu' lire 20;
- 2)per le copie degli atti e documenti inseriti nel volume degli allegati, di una facciata lire 25; per ogni facciata o parte di facciata in piu' lire 20;
- 3)per gli estratti per riassunto di qualsiasi atto di stato civile lire 15;
- 4)per qualsiasi certificato lire 10. Il pagamento dei diritti di cui al comma precedente dev'essere annotato in fine dell'estratto, della copia o del certificato".
Testo vigente dal 24 marzo 1951
