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Il diritto sull'esportazione della frutta fresca e secca, degli agrumi e degli ortaggi, stabilito a favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero dall'art. 9 del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864, modificato dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello State 16 settembre 1946, n. 163 e 23 luglio 1947, n. 797, e' ulteriormente modificato come appresso: lire 20 al quintale per gli ortaggi; lire 40 al quintale per la frutta fresca e agrumi; lire 80 al quintale per la frutta secca in guscio e frutta essiccata in genere, nonche' per le castagne secche sgusciate; lire 120 al quintale per le mandorle, nocciole ed altre specie di frutta secca sgusciata.

Testo in vigore dal 22 novembre 1950 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1950-11-09;894~artunico · fonte del testo