I limiti di eta' stabiliti dagli articoli 3 e 4 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, per la partecipazione ai concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina militare sono elevati rispettivamente a 28 e 33 anni.

Testo vigente dal 26 aprile 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-04-02;227~art1 · fonte del testo