Art. unico
Fino a due anni dall'entrata in vigore della presente legge il limite di eta' stabilito dall'articolo 2 della legge 5 luglio 1952, n. 989, per la partecipazione dei sottufficiali piloti in servizio permanente effettivo ai concorsi per il reclutamento nel grado iniziale del ruolo naviganti speciale e' elevato a 34 anni.
Testo vigente dal 10 aprile 1965
