Fino a due anni dall'entrata in vigore della presente legge il limite di eta' stabilito dall'articolo 2 della legge 5 luglio 1952, n. 989, per la partecipazione dei sottufficiali piloti in servizio permanente effettivo ai concorsi per il reclutamento nel grado iniziale del ruolo naviganti speciale e' elevato a 34 anni.

Testo vigente dal 10 aprile 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-03-22;228~artunico · fonte del testo