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I posti disponibili nei ruoli del personale operaio dell'amministrazione universitaria debbono essere messi a concorso entro due anni dalla loro vacanza. Nelle more dei concorsi si puo' provvedere al conferimento di incarichi nelle categorie e nelle qualifiche dei posti messi a concorso mediante decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Al personale incaricato, ai sensi del precedente comma, compete il trattamento economico previsto dall'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, e successive modificazioni. L'incarico, che puo' essere conferito anche in caso di legittimo impedimento di personale appartenente al ruolo suddetto, cessa con il cessare della causa che ha dato luogo al conferimento dell'incarico medesimo, e comunque all'atto della copertura del corrispondente posto di ruolo ovvero al rientro in servizio del titolare sostituito. Gli ausiliari di ruolo e in soprannumero che abbiano svolto mansioni salariali da almeno tre anni, possono essere inquadrati a domanda, da presentare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle varie categorie del personale salariato in rapporto alle mansioni espletate. Il personale inquadrato a norma del precedente comma conserva il trattamento economico in godimento a titolo di assegno personale pensionabile riassorbibile dai successivi aumenti periodici.

Testo in vigore dal 22 giugno 1970 al 23 novembre 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-06-03;380~art27 · fonte su Normattiva