L'articolo 35 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, e' abrogato. Il personale gia' nominato ai sensi del predetto articolo 35 viene inquadrato nei corrispondenti ruoli organici in applicazione dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, con effetto dalla data di compimento dell'anzianita' ivi prescritta, ridotta del periodo indicato nel primo comma dell'articolo 41 della presente legge.
Testo vigente dal 22 giugno 1970
