Le disposizioni dell'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, sono estese, a domanda, agli operai permanenti adibiti, con carattere di continuita', a mansioni di natura non salariale da data non posteriore al 31 dicembre 1964. La domanda di cui al primo comma deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 22 giugno 1970
