Le disposizioni dell'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, sono estese, a domanda, agli operai permanenti adibiti, con carattere di continuita', a mansioni di natura non salariale da data non posteriore al 31 dicembre 1964. La domanda di cui al primo comma deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 22 giugno 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-06-03;380~art31 · fonte su Normattiva