Il personale appartenente alle carriere ausiliarie di cui all'articolo 9 della presente legge, consegue l'avanzamento in carriera a ruolo aperto dalle qualifiche iniziali di bidello, custode, usciere, portantino, a quelle terminali di bidello capo, usciere capo, custode capo, portantino capo mediante scrutinio per merito assoluto al compimento delle anzianita' previste dal penultimo comma dell'artico o 27 della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

Testo vigente dal 22 giugno 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-06-03;380~art40 · fonte su Normattiva