Il comma settimo dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1982, n. 569, e' sostituito dal seguente: "la qualifica di assistente e' quella di collaboratore tecnico si conseguono a ruolo aperto per anzianita' senza demerito dopo 10 anni servizio complessivo". L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, cosi' come modificato dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e' sostituito dal seguente: "art. 12 - (Promozione ed assistente capo). - 1. La promozione alla qualifica di assistente capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale e' ammesso il personale che, alla data dello scrutinio, abbia compiuto 15 anni di servizio ovvero abbia compiuto 5 anni di servizio nella qualifica di assistente". L'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, cosi' modificato dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e' sostituito dal seguente: "1. Sono ammessi a domanda al corso di cui all'articolo 9 gli assistenti capo, con almeno un anno di anzianita' nella qualifica. Il corso puo' essere ripetuto una sola volta". L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, cosi' modificato dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e' sostituito dal seguente: "11. - (Promozione a collaboratore tecnico capo). - 1. La promozione a collaboratore tecnico capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale e' ammesso il personale che alla data dello scrutinio abbia compiuto 15 anni di servizio ovvero che abbia compiuto 5 anni di servizio nella qualifica di collaboratore tacnico". L'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituito dal seguente: "Art. 29. - (Promozione a ispettore principale). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore principale si consegue, nei limiti dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con qualifica di ispettore che abbia compiuto almeno 5 anni di effetiivo servizio nella qualifica stessa alla data dello scrutinio".

Testo vigente dal 21 febbraio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-01;53~art19 · fonte su Normattiva